Quali merci possono essere importate temporaneamente in Italia secondo la Legge 189/1952 e quali sono i termini di riesportazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 189/1952 disciplina l'importazione temporanea di merci destinate a essere lavorate in Italia e successivamente riesportate. Si applica a specifiche categorie di materie prime e semilavorati (argento, ferro e acciaio speciali, oro, platino, libri, corteccia di pino e altri materiali) che possono entrare nel territorio nazionale senza pagare dazi doganali, a condizione che vengano trasformate e riesportate entro termini prestabiliti. La norma riguarda principalmente imprese manifatturiere, artigiani e laboratori che necessitano di materie prime estere per la produzione di beni da esportare. Per ogni categoria di merce sono fissate quantità minime ammesse e termini massimi di riesportazione (generalmente da 4 mesi a 1 anno), garantendo così il controllo amministrativo e doganale. Questo regime rappresenta un incentivo al commercio internazionale e alla trasformazione industriale, permettendo alle aziende italiane di operare in regime di sospensione dei dazi.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 marzo 1952, n. 189
Testo normativo
LEGGE n. 189/1952
# LEGGE 19 marzo 1952, n. 189
## Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni
temporanee (7° provvedimento).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa all'importazione temporanea Termine massimo accordato per la riesportazione 1. Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10 1 anno 2. Corteccia di pino, anche macinata Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500 1 anno 3. Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes» Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc. kg. 500 1 anno 4. Ghisa da affinazione Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000 1 anno 5. Libri, anche in fogli sciolti Per essere rilegati Illimitata 6 mesi 6. Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonchè per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi Illimitata 6 mesi 7. «Ramiè» greggio (china «grass») Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100 1 anno 8. Semi di carrube Per essere trasformati in farina kg. 500 4 mesi
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La Legge 189/1952 regola l'importazione temporanea e il regime doganale di sospensione, disciplinando il perfezionamento attivo e la riesportazione di merci. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a dazi sospesi, termini di riesportazione, dichiarazioni doganali e adempimenti amministrativi per imprese che operano in commercio internazionale e trasformazione industriale.
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