Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.
Cosa prevede la Legge 19/2005 riguardo alla cooperazione fiscale internazionale dell'Italia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 19/2005 autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione internazionale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1988. Questa Convenzione è stata stipulata tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni fiscali dei diversi Paesi. La norma si applica a tutte le questioni tributarie e riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche che operano in ambito internazionale. In pratica, la legge consente all'Italia di scambiare informazioni fiscali con altri Paesi aderenti, di assistere reciprocamente nelle verifiche fiscali e di combattere l'evasione fiscale attraverso una cooperazione amministrativa strutturata. Per commercialisti e aziende, questa adesione comporta una maggiore trasparenza nei rapporti fiscali internazionali e l'obbligo di conformarsi agli standard di scambio informativo tra le amministrazioni tributarie.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19
Testo normativo
LEGGE n. 19/2005
# LEGGE 10 febbraio 2005, n. 19
## Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente
la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli
Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE,
con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua
esecuzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione.
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La Legge 19/2005 è il fondamento dell'adesione italiana alla Convenzione OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, disciplinando lo scambio informativo internazionale, la cooperazione tra amministrazioni tributarie e la lotta all'evasione fiscale transnazionale. Professionisti e aziende con operazioni internazionali devono considerare questa normativa per questioni di transfer pricing, stabile organizzazione, convenzioni contro le doppie imposizioni e compliance fiscale globale.
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