Quali sono gli obblighi di bilancio previsti dalla Legge 191/1958 per le società e gli enti che operano nel settore dell'energia elettrica?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 191/1958 stabilisce norme specifiche per la redazione del bilancio d'esercizio delle società commerciali, aziende e enti pubblici che operano nella produzione o distribuzione di energia elettrica. A partire dall'esercizio 1959, questi soggetti devono redigere il bilancio seguendo modelli standardizzati di stato patrimoniale e conto economico allegati alla legge stessa. La norma si applica a tutte le società tenute alla pubblicazione del bilancio, alle aziende speciali e agli enti pubblici con oggetto energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Nel caso in cui questi enti esercitino anche altre attività produttive, possono allegare prospetti dimostrativi separati relativi alla gestione energetica, purché i ricavi da altre attività non superino il doppio di quelli dalla vendita di energia. Un aspetto rilevante riguarda l'allineamento dell'esercizio amministrativo all'anno solare: tutti gli enti interessati devono modificare i propri statuti e regolamenti affinché dal 1959 l'esercizio coincida con l'anno solare, garantendo uniformità nella rendicontazione del settore energetico.
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Riferimento normativo
LEGGE 4 marzo 1958, n. 191
Testo normativo
LEGGE n. 191/1958
# LEGGE 4 marzo 1958, n. 191
## Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle societa',
aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dall'esercizio 1° gennaio 31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente, legge. Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente. Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinchè dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.
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La Legge 191/1958 è il riferimento normativo per la redazione del bilancio d'esercizio nel settore dell'energia elettrica, disciplinando stato patrimoniale, conto economico e conto dei profitti e delle perdite. Commercialisti e revisori contabili la consultano per questioni relative a società energetiche, enti pubblici di produzione e distribuzione, separazione contabile tra gestioni diverse e allineamento dell'esercizio amministrativo all'anno solare.
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