Legge Redditi_Societa

Legge 191/1964

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari.

Pubblicato: 18/04/1964 In vigore dal: 12/04/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 12 aprile 1964, n. 191

Testo normativo

LEGGE n. 191/1964 # LEGGE 12 aprile 1964, n. 191 ## Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' e modificazioni della disciplina della nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27 , recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, nel primo comma, le parole: "L'Aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento" sono sostituite con le altre: "In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge"; nel terzo comma, le parole: "Nella ipotesi prevista dal secondo comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7" sono sostituiti con le altre: "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11"; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purchè nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all' articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni"; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento". All'articolo 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell' articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , è aggiunto il seguente comma: "Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio annunzi legali"; nel successivo comma del nuovo testo dell' articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , le date: "20 gennaio" e "20 luglio" sono sostituite con le altre: "28 febbraio" e "31 agosto"; nel terzultimo comma, le parole: " legge 29 dicembre 1962, n. 1745 " sono sostituite con le altre: "presente legge".

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