Quale contributo di solidarietà nazionale viene riconosciuto alla Regione siciliana con la Legge 192/1968 e per quale periodo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 192/1968 prolunga il riconoscimento di un contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana, già disciplinato dalla Legge 886/1962. Il contributo è commisurato all'80% del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse in Sicilia in ciascun anno finanziario, rappresentando un trasferimento dello Stato verso la regione a titolo di perequazione territoriale. La norma estende il periodo di applicazione di questo meccanismo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971, garantendo continuità nel finanziamento regionale. Si tratta di una misura di carattere redistributivo che riconosce alla Sicilia risorse aggiuntive sulla base della capacità fiscale locale, specificamente dalle imposte di fabbricazione, quale strumento di sviluppo economico regionale nel periodo post-bellico.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 marzo 1968, n. 192
Testo normativo
LEGGE n. 192/1968
# LEGGE 6 marzo 1968, n. 192
## Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo
38 dello statuto per il periodo dal 1 luglio 1966 al 31 dicembre
1971.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l' articolo 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886 , nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, è prorogata per l'ulteriore periodo 1 luglio 1966-31 dicembre 1971.
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La Legge 192/1968 disciplina i trasferimenti statali e i contributi di solidarietà nazionale destinati alle regioni, con particolare riferimento al gettito delle imposte di fabbricazione e ai meccanismi di perequazione fiscale territoriale. È rilevante per chi studia il finanziamento delle autonomie regionali, i tributi indiretti e la ripartizione delle entrate tributarie tra Stato e Regioni secondo lo Statuto siciliano.
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