Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici
regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei
conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive
modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto
l'esercizio finanziario 1951-52.
Quali sono gli effetti della Legge 1975/1952 sulla competenza degli Uffici regionali di riscontro e sulla loro operatività?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1975/1952 del 18 novembre 1952 estende e prolunga le competenze degli Uffici regionali di riscontro, organi di controllo amministrativo-contabile istituiti nel dopoguerra. In particolare, la norma amplia il loro ambito di intervento includendo i rendiconti e i conti giudiziali relativi all'intero esercizio finanziario 1951-52, senza limitazioni di importo, mentre precedentemente erano soggetti a restrizioni. La legge prolunga il funzionamento di questi uffici fino al 31 dicembre 1954, garantendo continuità operativa nell'attività di riscontro e verifica contabile a livello regionale. Allo stesso modo, vengono prorogate fino alla medesima data le attribuzioni degli Uffici decentrati della Corte dei conti, che operavano per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esercizio 1948-49. Questa normativa rappresenta un intervento di razionalizzazione amministrativa nel periodo di ricostruzione post-bellica, finalizzato a garantire il controllo contabile diffuso sul territorio nazionale e a regolarizzare la gestione finanziaria degli enti pubblici.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 18 novembre 1952, n. 1975
Testo normativo
LEGGE n. 1975/1952
# LEGGE 18 novembre 1952, n. 1975
## Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici
regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei
conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive
modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto
l'esercizio finanziario 1951-52.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059 , prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119 , è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo. Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 31 dicembre 1954. Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 , ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.
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La Legge 1975/1952 disciplina gli Uffici regionali di riscontro, la Corte dei conti e i controlli contabili su rendiconti e conti giudiziali. È rilevante per chi opera nel settore della revisione amministrativa, del controllo di gestione e della conformità contabile degli enti pubblici, nonché per la comprensione dell'evoluzione storica degli organi di controllo italiano nel periodo post-bellico.
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