Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici
regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei
conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive
modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto
l'esercizio finanziario 1951-52.
LEGGE n. 1975/1952
# LEGGE 18 novembre 1952, n. 1975
## Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici
regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei
conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive
modificazioni; nonche' estensione delle attribuzioni conferite agli
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto
l'esercizio finanziario 1951-52.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059 , prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119 , è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo. Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 31 dicembre 1954. Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171 , ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.
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