Quali disposizioni speciali prevede la Legge 2/1952 per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 2/1952 introduce misure derogatorie temporanee per semplificare l'applicazione dell'imposta di famiglia nel solo anno 1952. In primo luogo, prolunga il termine del 1° agosto (originariamente fissato dal Testo Unico per la Finanza Locale del 1931) fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, concedendo così più tempo alle amministrazioni comunali per gli adempimenti. In secondo luogo, consente alle Giunte municipali di frazionare la compilazione dell'elenco delle variazioni in più provvedimenti distinti, anziché in un unico documento, purché deliberati entro il 10 dicembre 1952. Ogni elenco parziale deve essere depositato presso gli uffici comunali per venti giorni consecutivi, con notifiche ai contribuenti eseguite nei periodi corrispondenti ai singoli depositi. Infine, per i ricorsi relativi a imposte applicate indebitamente o insufficientemente, il termine di decadenza decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione, garantendo così una maggiore certezza procedurale ai contribuenti.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 gennaio 1952, n. 2
Testo normativo
LEGGE n. 2/1952
# LEGGE 10 gennaio 1952, n. 2
## Disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per
l'anno 1952.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952: a) il termine del 1 agosto fissato dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, può frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni. I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi. Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.
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La Legge 2/1952 disciplina l'imposta di famiglia e le variazioni catastali, modificando temporaneamente i termini previsti dal Testo Unico per la Finanza Locale del 1931. Commercialisti e amministrazioni comunali devono conoscere le deroghe relative ai termini di deposito, alle notifiche ai contribuenti e ai ricorsi per rettifica dell'imponibile, nonché le regole sulla decadenza dei termini per impugnare le imposte applicate in misura errata.
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