Legge Imposte Indirette

Legge 2/1954

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.

Pubblicato: 01/02/1954 In vigore dal: 31/01/1954 Documento ufficiale

Quali modificazioni apporta la Legge 2/1954 al regime fiscale degli oli minerali e quali sono le condizioni per i trasferimenti di prodotti intermedi tra raffinerie?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 2/1954 converte in legge il decreto-legge 878/1953, introducendo modifiche significative alla tassazione dei prodotti petroliferi. La norma si applica alle raffinerie di oli minerali e ai soggetti che operano nel settore della lavorazione e commercializzazione di prodotti petroliferi. In particolare, il provvedimento introduce la possibilità per il Ministero delle finanze di autorizzare trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi e semilavorati tra raffinerie, a condizione che i prodotti rispettino specifici parametri tecnici (punto di infiammabilità Peusky-Martins inferiore a 55°C e distillato a 300°C di almeno il 90% in volume) e che i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo o da queste ad impianti complementari. La legge modifica inoltre la tabella A relativa alle merci in esenzione di imposta di fabbricazione, sopprimendo il riferimento ai lubrificanti, e aggiunge nella tabella B una nuova voce per i prodotti destinati al collaudo dei motori marini, con un'aliquota di 2.000 lire per quintale. Questi interventi normali rappresentano un adeguamento del sistema fiscale alle esigenze operative del settore raffinazione, consentendo maggiore flessibilità nei processi produttivi pur mantenendo il controllo amministrativo attraverso l'autorizzazione ministeriale.

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Riferimento normativo

LEGGE 31 gennaio 1954, n. 2

Testo normativo

LEGGE n. 2/1954 # LEGGE 31 gennaio 1954, n. 2 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni: L'ultimo comma dell'art. 1 è soppresso. ((All'art. 2 è aggiunto il seguente comma: "Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni: a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo; b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie".)) Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-: "lubrificanti e degli". Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, è aggiunto: "7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria". Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del punto 7 è aggiunta la cifra "2.000". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1954 EINAUDI FANFANI - ZOLI - VANONI - DE PIETRO - GAVA - MEDICI - ALDISIO - DELL'AMORE - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

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La Legge 2/1954 disciplina l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, le esenzioni fiscali per oli minerali e i trasferimenti in cauzione tra raffinerie. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore energetico devono considerare le aliquote specifiche per categoria merceologica, i requisiti tecnici per i trasferimenti tra impianti e le autorizzazioni ministeriali necessarie per operazioni di lavorazione conto terzi e complementarità produttiva.

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