Cosa stabilisce la Legge 2/1967 riguardo al finanziamento dell'Istituto Luigi Sturzo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 2/1967 è un provvedimento normativo che autorizza la concessione di un contributo annuo fisso a favore dell'Istituto Luigi Sturzo, un ente con sede a Roma. Il contributo è stato fissato in 30 milioni di lire, una cifra significativa per l'epoca, e rappresenta un sostegno pubblico ricorrente destinato a garantire la continuità operativa dell'istituto. La norma entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1966, il che significa che il primo versamento doveva essere effettuato già in quell'anno. Si tratta di una legge di finanziamento diretto, tipica del periodo, che non prevede condizioni particolari o vincoli specifici sull'utilizzo dei fondi, ma rappresenta un impegno dello Stato verso un'istituzione di ricerca e cultura. Per i commercialisti e gli amministratori dell'ente, questa legge costituisce il fondamento legale per l'iscrizione del contributo nei bilanci annuali come entrata certa e ricorrente.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 gennaio 1967, n. 2
Testo normativo
LEGGE n. 2/1967
# LEGGE 16 gennaio 1967, n. 2
## Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore
dell'Istituto Luigi Sturzo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dall'esercizio finanziario 1966 è autorizzata, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni:
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La Legge 2/1967 riguarda il finanziamento pubblico di enti culturali e di ricerca, disciplinando le modalità di concessione di contributi annuali. Amministratori e revisori contabili di enti pubblici e privati consultano questo tipo di normativa per comprendere i meccanismi di finanziamento statale, le modalità di rendicontazione e la corretta contabilizzazione dei contributi ricorrenti nei bilanci di esercizio.
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