Legge Imposte Locali

Legge 2/1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Pubblicato: 12/01/1980 In vigore dal: 12/01/1980 Documento ufficiale

Quali sono gli scaglioni di aliquota per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili secondo la Legge 2/1980?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 2/1980 modifica il sistema di tassazione dell'incremento di valore degli immobili introducendo un meccanismo a scaglioni progressivi. L'imposta si applica sull'incremento di valore calcolato con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero di anni intercorsi tra l'acquisto e l'alienazione, maggiorato delle spese sostenute. La normativa stabilisce sei scaglioni di incremento imponibile, ciascuno con aliquote minime e massime che i comuni possono fissare autonomamente entro i limiti previsti: dal 3-5% per incrementi fino al 20%, fino al 25-30% per incrementi superiori al 200% del valore di riferimento. La frazione di anno superiore al semestre viene conteggiata come anno intero, garantendo una maggiore certezza nel calcolo. Aspetto rilevante per i professionisti è che la normativa prevede disposizioni transitorie: per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore, l'imposta dovuta non può superare quella determinabile con i criteri precedenti, e i comuni potevano modificare le aliquote per il secondo semestre 1980 entro il 28 febbraio di quell'anno.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 12 gennaio 1980, n. 2

Testo normativo

LEGGE n. 2/1980 # LEGGE 12 gennaio 1980, n. 2 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571 , recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - L' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 15. - L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero. L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti: a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento; b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento; c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento; d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento; e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento; f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento"". Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - Le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, si intendono riferite agli scaglioni di incremento imponibile previsti dall'articolo 15 dello stesso decreto, come risulta sostituito dal precedente articolo 2. I comuni nei quali sono stabilite per l'anno 1980 aliquote inferiori a quelle massime possono modificare le misure applicabili nel secondo semestre di tale anno con deliberazione adottata dal consiglio, ai sensi dell'articolo 16 del decreto indicato nel precedente comma, entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di controllo non oltre il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva deve essere fatta pervenire non oltre il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il successivo 31 maggio deve pubblicare l'elenco delle nuove aliquote". "Art. 2-ter. - All' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso"". L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art 3. - Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore. Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 2/1980 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 2/1980 è il riferimento normativo per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, disciplinando scaglioni progressivi di aliquote, plusvalenze immobiliari e il calcolo dell'incremento imponibile. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per determinare la tassazione su alienazioni e trasmissioni di beni immobili, con particolare attenzione alle competenze comunali e alle disposizioni transitorie.

Normative correlate

Provvedimento AdE 9882810/2014
Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente posta…
Risoluzione AdE 131/2024
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il m…
Decreto Legislativo 126/2025
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio …
Provvedimento AdE 241/2014
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legi…
Interpello AdE 546/2014
IRAP – Rideterminazione della base imponibile a seguito di sentenza – Rimborso …
Risoluzione AdE 17/2022
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “en…
Circolare 5589638/2014
“Centrali eoliche” – Determinazione della rendita catastale – Computabilità nel…
Circolare 5256660/2014
Modalità di aggiornamento degli archivi catastali nel caso di frazionamento di …

Altre normative del 1980

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1980, n. 224, recante mod… Decreto del Presidente della Repubblica 1265 Istituzione di una sezione commerciale ad indirizzo amministrativo presso l'istituto tecn… Decreto del Presidente della Repubblica 1264 Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizz… Decreto del Presidente della Repubblica 1263 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Tropea. Decreto del Presidente della Repubblica 1258 Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Fivizzano. Decreto del Presidente della Repubblica 1262 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Lauria. Decreto del Presidente della Repubblica 1259 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Polistena. Decreto del Presidente della Repubblica 1260 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Bovalino. Decreto del Presidente della Repubblica 1261

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante… 112/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026
Vedi tutti i Legge →