Legge Imposte_Locali

Legge 2/1980

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Pubblicato: 12/01/1980 In vigore dal: 12/01/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 12 gennaio 1980, n. 2

Testo normativo

LEGGE n. 2/1980 # LEGGE 12 gennaio 1980, n. 2 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571 , recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - L' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 15. - L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero. L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti: a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento; b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento; c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento; d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento; e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento; f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento"". Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - Le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, si intendono riferite agli scaglioni di incremento imponibile previsti dall'articolo 15 dello stesso decreto, come risulta sostituito dal precedente articolo 2. I comuni nei quali sono stabilite per l'anno 1980 aliquote inferiori a quelle massime possono modificare le misure applicabili nel secondo semestre di tale anno con deliberazione adottata dal consiglio, ai sensi dell'articolo 16 del decreto indicato nel precedente comma, entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di controllo non oltre il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva deve essere fatta pervenire non oltre il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il successivo 31 maggio deve pubblicare l'elenco delle nuove aliquote". "Art. 2-ter. - All' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso"". L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art 3. - Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore. Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello stesso decreto".

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