Legge Non_Fiscale

Legge 2/2021

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002)

Pubblicato: 14/01/2021 In vigore dal: 14/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali misure di contenimento della diffusione del COVID-19 previste dal Decreto-Legge 2/2021 e fino a quando rimangono in vigore?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 2/2021 del 14 gennaio 2021 rappresenta un intervento normativo urgente per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanato in seguito all'evoluzione critica della situazione sanitaria post-festività natalizie. La norma estende lo stato di emergenza e le misure di contenimento fino al 30 aprile 2021, prorogando disposizioni già previste da precedenti decreti-legge. Il decreto introduce limitazioni agli spostamenti tra regioni e province autonome su tutto il territorio nazionale fino al 27 marzo 2021, consentendo eccezioni solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute e rientro alla propria residenza. Per quanto riguarda gli spostamenti locali, la norma differenzia le restrizioni in base alle zone di rischio epidemiologico (gialla, arancione, rossa), permettendo nella Zona gialla e arancione visite a una sola abitazione privata una volta al giorno tra le 5:00 e le 22:00, con massimo due persone aggiuntive oltre i conviventi, escludendo minori di 14 anni e persone disabili. Nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti sono consentiti spostamenti fino a 30 chilometri dai confini comunali, esclusi i capoluoghi di provincia.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 2/2021 # DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 ## Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 16 della Costituzione , che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 , recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 , recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festività natalizie e di inizio anno nuovo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». 2. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021». ((3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione)) 4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 MARZO 2021, N. 29 )) . (( 4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa. 4-ter. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia)) 5. .

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