Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 20/1979 in materia di riduzione contributiva e a quali categorie di imprese si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 20/1979 prolunga fino al 30 giugno 1979 le misure di contenimento del costo del lavoro già previste dal precedente decreto-legge 353/1978. La norma estende l'applicazione della riduzione contributiva a nuove categorie di imprese: oltre alle aziende già beneficiarie, vengono incluse le imprese artigiane (escluse quelle edili e affini), le società per azioni che esercitano attività di progettazione di impianti industriali con complessa organizzazione tecnico-amministrativa, le aziende idrotermali e le imprese di distribuzione e noleggio di film e gestione di sale cinematografiche. Per le imprese artigiane, il beneficio si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, escludendo titolari e coadiuvanti. La riduzione contributiva rappresenta un intervento straordinario di politica economica finalizzato a contenere i costi aziendali durante un periodo di difficoltà economica. È importante sottolineare che gli apprendisti rimangono esclusi da tutte le disposizioni previste dal decreto. Successivamente, la Legge 375/1979 ha ulteriormente prorogato il termine fino al 31 dicembre 1979, estendendo il beneficio fino alla scadenza del periodo di paga in corso.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 20
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 20/1979
# DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. 20
## Proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento
del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi
contributivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè di prevedere un termine più ampio per consentire ai datori di lavoro di adempiere, con completezza ed esattezza, agli obblighi contributivi loro imposti dalle disposizioni vigenti in materia; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; Decreta: Art. 1 Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502 , è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonchè alle imprese che, costituitesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonchè alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche. Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502 , nonchè quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti. ((2)) ---------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 13 agosto 1979, n.375 , ha disposto (con l'art.1) che:" Il termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92 , è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1 luglio 1979 fino alla scadenza del periodo di paga in corso al 31 dicembre 1979."
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Il Decreto-Legge 20/1979 disciplina la riduzione contributiva e il contenimento del costo del lavoro, interessando obblighi contributivi, imprese artigiane, società per azioni e aziende idrotermali. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per verificare l'applicabilità dei benefici contributivi, l'esclusione degli apprendisti e le modalità di applicazione della riduzione per categoria di impresa e tipologia di lavoratore.
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