Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita' governative dell'Ucraina. (24G00225)
Fino a quando è autorizzata l'Italia a cedere mezzi e equipaggiamenti militari all'Ucraina secondo il Decreto-Legge 200/2024?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 200/2024, emanato il 27 dicembre 2024, prolunga fino al 31 dicembre 2025 l'autorizzazione per l'Italia a cedere mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina. Questa proroga si basa sulla valutazione della straordinaria necessità e urgenza connessa al protrarsi della grave crisi internazionale in Ucraina. L'autorizzazione originaria risale al febbraio 2022 (Decreto-Legge 14/2022) ed è stata successivamente prorogata annualmente nel 2023 e 2024. La cessione di armamenti avviene in deroga alle normative ordinarie sulla disciplina dell'esportazione di materiali militari, in particolare alla legge 185/1990 e ai decreti legislativi 66/2010. L'attuazione della norma richiede un atto di indirizzo preventivo delle Camere e si realizza secondo le modalità definite da decreti del Ministro della Difesa, in concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell'Economia, senza oneri aggiuntivi rispetto alle risorse già previste a legislazione vigente.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 200
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 200/2024
# DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 200
## Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione
di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle
autorita' governative dell'Ucraina. (24G00225)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1 agosto 1949, n. 465 ; Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e, in particolare, l'articolo 2-bis il quale, al comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e alle connesse disposizioni attuative; al comma 2, prevede che, con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonchè le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile; Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8 , recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1 il quale prevede, previo atto di indirizzo delle Camere, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina; Visto l' articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12 , recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1 che prevede, previo atto di indirizzo delle Camere, la proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza connessa al protrarsi della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , nei termini e con le modalità ivi stabilite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari 1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2025, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 , nei termini e con le modalità ivi stabilite. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
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Il Decreto-Legge 200/2024 riguarda l'autorizzazione alla cessione di materiali militari, la deroga alla legge 185/1990 sull'esportazione di armamenti, e il controllo parlamentare attraverso atto di indirizzo delle Camere. Professionisti che operano nel settore della difesa e della cooperazione internazionale devono considerare i vincoli normativi sulla commercializzazione di equipaggiamenti militari, le modalità di scarico contabile e il coordinamento tra Ministeri competenti (Difesa, Affari Esteri, Economia).
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