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Legge 203/2005

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Pubblicato: 03/10/2005 In vigore dal: 30/09/2005 Documento ufficiale

Quali incentivi prevede il Decreto-Legge 203/2005 per i comuni che partecipano all'accertamento fiscale e contributivo?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 203/2005 introduce un sistema di incentivazione per coinvolgere i comuni nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva. I comuni che contribuiscono all'accertamento di tributi statali e contributi ricevono una quota percentuale delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi. Questo meccanismo si basa su principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa tra i diversi livelli di governo.

La quota inizialmente fissata al 33% è stata successivamente modificata da vari decreti legislativi e leggi di conversione. Nel corso degli anni, la percentuale è stata elevata al 50%, poi al 100% per determinati periodi (dal 2012 al 2021), con variazioni intermedie al 55% in specifici anni. Queste modifiche riflettono l'intento del legislatore di rafforzare progressivamente l'incentivo alla partecipazione comunale.

Per l'esercizio di questa funzione, i comuni possono accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, ricevendo copia delle dichiarazioni dei contribuenti residenti nel loro territorio. I comuni possono avvalersi di società partecipate o affidatari delle entrate comunali per le attività di supporto, purché garantiscano l'accesso alle banche dati utilizzate.

La normativa prevede che le modalità tecniche di accesso ai dati e di partecipazione all'accertamento siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata. Per le province autonome di Trento e Bolzano rimangono ferme le disposizioni dello statuto speciale.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 203/2005 # DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203 ## Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un più incisivo contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, nonchè altre disposizioni tributarie e finanziarie urgenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonchè delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. (23) (24) (36) (37)(44) ((47)) 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonchè quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. 2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall' articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 . 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 . ------------- AGGIORNAMENTO (23) Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 2, comma 10, lettera b)) che "è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo". ----------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , nel modificare l' art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , è elevata al 100 per cento"; - (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari". ----------- AGGIORNAMENTO (36) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 nel modificare l' art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 702) che "Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , è determinata nel 55 per cento". ----------- AGGIORNAMENTO (37) Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 nel modificare l' art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta modifica l' art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , è elevata al 100 per cento". ----------- AGGIORNAMENTO (44) Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 nel modificare l' art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta modifica l' art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019, la quota di cui all' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , è elevata al 100 per cento". ----------- AGGIORNAMENTO (47) Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , nel modificare l' art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta modifica l' art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , è elevata al 100 per cento".

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Il Decreto-Legge 203/2005 disciplina la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo, prevedendo incentivi economici basati su quote percentuali di tributi statali e sanzioni civili. Commercialisti e consulenti tributari devono conoscere questo meccanismo per comprendere come i comuni collaborano con l'Agenzia delle Entrate e l'INPS nel contrasto all'evasione, accedendo alle banche dati e alle dichiarazioni dei contribuenti residenti.

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