Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000.
LEGGE n. 205/1952
# LEGGE 23 marzo 1952, n. 205
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207,
emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sulla contabilita' generale dello Stato, con i quali sono stati
autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire
1.505.000.000.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205 , 4 novembre 1951, n. 1206 , e 20 novembre 1951, n. 1207 , concernenti la prelevazione di rispettive L. 155.000.000, L. 600.000.000 e L. 750.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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