Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000.
Cosa stabilisce la Legge 205/1952 riguardo ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 205/1952 è un provvedimento di convalidazione legislativa che ratifica tre decreti del Presidente della Repubblica emanati tra ottobre e novembre 1951. Questi decreti avevano autorizzato prelevamenti dal fondo di riserva dello Stato destinato a coprire spese impreviste durante l'esercizio finanziario 1951-52, per un importo complessivo di 1 miliardo e 505 milioni di lire. La legge riguarda la gestione della contabilità generale dello Stato e si applica secondo le disposizioni dell'articolo 42 del Regio Decreto 2440/1923. In pratica, il Parlamento italiano ha convertito in legge formale tre atti presidenziali che avevano già effettuato i prelevamenti, suddivisi in tre tranches: 155 milioni, 600 milioni e 750 milioni di lire. Questo meccanismo di convalidazione era necessario per dare copertura legislativa a spese straordinarie che non potevano essere previste al momento dell'approvazione del bilancio ordinario. Per la pubblica amministrazione dell'epoca, rappresentava uno strumento di flessibilità contabile per fronteggiare esigenze di spesa urgenti e impreviste durante l'anno fiscale.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 marzo 1952, n. 205
Testo normativo
LEGGE n. 205/1952
# LEGGE 23 marzo 1952, n. 205
## Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207,
emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sulla contabilita' generale dello Stato, con i quali sono stati
autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste
dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire
1.505.000.000.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205 , 4 novembre 1951, n. 1206 , e 20 novembre 1951, n. 1207 , concernenti la prelevazione di rispettive L. 155.000.000, L. 600.000.000 e L. 750.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 205/1952 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali in materia di contabilità generale dello Stato, fondo di riserva per spese impreviste e gestione del bilancio pubblico. È un riferimento storico per comprendere i meccanismi di prelevamento dai fondi di riserva e la procedura di ratifica parlamentare degli atti amministrativi straordinari nel sistema contabile italiano del dopoguerra.
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