Legge Internazionale

Legge 206/1953

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (10° provvedimento).

Pubblicato: 14/04/1953 In vigore dal: 11/03/1953 Documento ufficiale

Quali merci possono essere importate temporaneamente in Italia secondo la Legge 206/1953 e quali sono i termini massimi di riesportazione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 206/1953 rappresenta il decimo provvedimento in materia di importazione ed esportazione temporanea, disciplinando l'ingresso in Italia di merci destinate a essere lavorate e successivamente riesportate. La norma si applica a imprese manifatturiere, artigianali e commerciali che necessitano di materie prime o semilavorati non disponibili sul mercato nazionale o a condizioni economiche non competitive. La legge autorizza l'importazione temporanea di specifiche categorie di merci (acciai, conchiglie, corde di rame, essenze, legname, luppolo, materiali per sigarette, minerali, seta e sostanze chimiche) con quantità minime prestabilite e termini massimi di riesportazione variabili da 6 mesi a 2 anni a seconda della tipologia. Questo regime consente alle aziende di evitare il pagamento dei dazi doganali durante il periodo di lavorazione, purché la merce venga riesportata entro il termine stabilito, rappresentando uno strumento importante per la competitività delle industrie di trasformazione italiane del dopoguerra.

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Riferimento normativo

LEGGE 11 marzo 1953, n. 206

Testo normativo

LEGGE n. 206/1953 # LEGGE 11 marzo 1953, n. 206 ## Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (10° provvedimento). La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono aggiunte le seguenti: Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riesportazione Acciai in nastri laminati a caldo Per la fabbricazione di tubi saldati kg. 500 1 anno Conchiglie gregge Per la produzione di cammei kg. 100 1 anno Corde di rame rosse o stagnate, nuove e usate, di qualsiasi lunghezza, costituite da più fili elementari di qualsiasi diametro Per essere fuse o rilavorate e impiegate nella fabbricazione di cavi elettrici isolati kg. 500 2 anni Essenza di trementina Per la fabbricazione di canfora sintetica kg. 500 6 mesi Legname greggio, segato per il lungo o in tronchi Per la fabbricazione di porta- abiti, sediame ed altri articoli dell'artigianato kg. 500 1 anno Luppolo Per la fabbricazione della birra kg. 50 1 anno Materiali vari (carta vergata, bocchini di sughero, astucci completi, carta allumina, involucri impermeabili, etichette, sacchi, colla, polvere di bronzo, inchiostro, ecc. escluso il tabacco) Per la fabbricazione ed il condizionamento di sigarette nel quantitativo occorrente alla produzine ed al condizionamento di n. 10.000 sigarette 6 mesi Minerali di berillio (glucinio) Per la produzione di leghe di rame e berillio kg. 500 1 anno Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah Per essere addoppiate e torte (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.) e, ovvero, per essere confezionate in bobine e simili kg. 100 6 mesi Sodio, piombo, bromo ed alcool etilico Per la produzione di etifluido miscela al piombo tetraetile kg. 100 di ciascuna materia prima 6 mesi

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La Legge 206/1953 disciplina il regime di importazione temporanea, un istituto doganale che consente l'ingresso di merci in sospensione di dazio per la successiva riesportazione. Commercialisti e consulenti doganali la consultano per questioni relative a perfezionamento attivo, sospensione dei dazi, termini di riesportazione e documentazione doganale. È particolarmente rilevante per aziende manifatturiere, tessili, chimiche e artigianali che operano in regime di lavorazione conto terzi o per l'esportazione.

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