Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma".
Quali contributi statali vengono prorogati dalla Legge 206/1966 e per quale periodo?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 206/1966 prolunga i finanziamenti pubblici destinati a tre importanti enti culturali autonomi italiani: la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma. Questi contributi, originariamente istituiti nel 1956, erano già stati prorogati in precedenza e vengono ora estesi ulteriormente. La norma riguarda sia lo Stato che gli Enti locali, i quali continuano a sostenere economicamente queste manifestazioni espositive di rilevanza nazionale e internazionale. La proroga copre il periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 1964 e gli esercizi finanziari 1965 e 1966, garantendo continuità di finanziamento a queste istituzioni culturali. Dal punto di vista amministrativo e contabile, i fondi provengono da capitoli di bilancio specifici del Ministero del Tesoro: 68.950.000 lire per il periodo luglio-dicembre 1964 e 137.900.000 lire annue per il 1965 e 1966, con modalità di copertura finanziaria indicate nel testo normativo.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 marzo 1966, n. 206
Testo normativo
LEGGE n. 206/1966
# LEGGE 31 marzo 1966, n. 206
## Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli
Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano" e
"La Quadriennale di Roma".
La Camera dei deputati ed Il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I contributi dello Stato e degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704 , a favore degli Enti autonomi "La Biennale di Venezia", "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano)" ed "Esposizione Nazionale Quadrienniale di Roma", prorogati con le leggi 21 aprile 1962 numero 210 e 26 aprile 1964, n. 315 , sono ulteriormente prorogati per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1934 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, rispettivamente, per lire 68.950.000 a carico dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e per lire 137.900.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
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La Legge 206/1966 disciplina i contributi pubblici e i finanziamenti statali a favore di enti autonomi culturali, rappresentando un esempio di stanziamenti di bilancio e spesa pubblica per il settore artistico. Commercialisti e consulenti che operano nel settore culturale consultano questa normativa per comprendere la disciplina dei contributi ministeriali, le modalità di finanziamento da parte di enti pubblici e la gestione contabile dei fondi destinati a istituzioni espositive nazionali.
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