Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.
Quali sono le disposizioni della Legge 209/1958 riguardanti i conti consuntivi delle amministrazioni locali e fino a quando rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 209/1958 modifica le norme precedenti relative alla presentazione e approvazione dei conti consuntivi (rendiconti finanziari a consuntivo) delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La norma estende l'applicabilità di specifiche disposizioni del decreto legislativo 1948 n. 1372 fino alle gestioni dell'esercizio finanziario 1953, con una scadenza massima fissata al 31 dicembre 1960. Questo significa che le amministrazioni locali potevano continuare a utilizzare le procedure previste da quella normativa per un periodo transitorio, evitando cambiamenti immediati nei loro processi amministrativi. La legge riguarda direttamente i responsabili della gestione finanziaria degli enti locali, i revisori dei conti e gli organi di controllo preposti alla verifica dei rendiconti pubblici. In pratica, la norma rappresenta una proroga tecnica che garantisce continuità amministrativa durante un periodo di transizione normativa, permettendo agli enti di completare i loro rendiconti secondo le regole precedentemente stabilite.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 marzo 1958, n. 209
Testo normativo
LEGGE n. 209/1958
# LEGGE 11 marzo 1958, n. 209
## Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per
il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni
provinciali, comunali e consorziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142 , è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 , ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961 , hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 209/1958 è rilevante per chi gestisce conti consuntivi, rendiconti finanziari e bilanci di enti pubblici locali, in particolare per amministrazioni provinciali, comunali e istituzioni di assistenza e beneficenza. Commercialisti e revisori dei conti la consultano per comprendere le disposizioni transitorie su gestioni amministrative, esercizi finanziari e procedure di approvazione dei rendiconti pubblici secondo il decreto legislativo 1372/1948.
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