Legge 21/1951
Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.
Cosa prevede la Legge 21/1951 riguardo al pagamento delle somme sequestrate dal Governo egiziano?
Il pagamento deve essere effettuato agli aventi diritto secondo le modalità specificate nella legge stessa e nei limiti stabiliti dall'accordo originario e dagli scambi di note diplomatiche avvenuti al Cairo nel 1947 e 1948. Questi ultimi erano stati resi esecutivi mediante decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227, che definiva ulteriormente i termini dell'impegno italiano.
La norma rappresenta un adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nel periodo post-bellico, delegando al Ministero del Tesoro la gestione operativa dei rimborsi. Il pagamento avviene secondo le procedure amministrative previste dalla legge, garantendo che i fondi vengano erogati correttamente agli aventi diritto entro i limiti quantitativi concordati.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 gennaio 1951, n. 21
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardLa Legge 21/1951 disciplina l'attuazione di accordi internazionali italo-egiziani e il rimborso di somme sequestrate, rappresentando un caso di obbligazioni dello Stato derivanti da trattati internazionali. Riguarda la gestione del bilancio pubblico e le responsabilità del Ministero del Tesoro in materia di pagamenti derivanti da accordi diplomatici e scambi di note tra governi.