Legge Internazionale

Legge 21/1951

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610.

Pubblicato: 31/01/1951 In vigore dal: 29/01/1951 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 21/1951 riguardo al pagamento delle somme sequestrate dal Governo egiziano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 21/1951 autorizza il Ministero del Tesoro italiano a procedere al pagamento delle somme di denaro che erano state sequestrate dal Governo egiziano e che l'Italia aveva assunto l'obbligo di rimborsare secondo l'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946. Si tratta di una norma di attuazione di un accordo internazionale stipulato tra i due Paesi nel dopoguerra, precedentemente approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512.

Il pagamento deve essere effettuato agli aventi diritto secondo le modalità specificate nella legge stessa e nei limiti stabiliti dall'accordo originario e dagli scambi di note diplomatiche avvenuti al Cairo nel 1947 e 1948. Questi ultimi erano stati resi esecutivi mediante decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227, che definiva ulteriormente i termini dell'impegno italiano.

La norma rappresenta un adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nel periodo post-bellico, delegando al Ministero del Tesoro la gestione operativa dei rimborsi. Il pagamento avviene secondo le procedure amministrative previste dalla legge, garantendo che i fondi vengano erogati correttamente agli aventi diritto entro i limiti quantitativi concordati.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 gennaio 1951, n. 21

Testo normativo

LEGGE n. 21/1951 # LEGGE 29 gennaio 1951, n. 21 ## Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare il pagamento agli aventi diritto delle somme liquide sequestrate dal Governo egiziano ed assunte a carico dal Governo italiano ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 512 . Il pagamento delle suddette somme è effettuato con le modalità previste nella presente legge e nei limiti di cui al citato art. 2 dell'Accordo italo-egiziano ed ai successivi scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 227 .

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La Legge 21/1951 disciplina l'attuazione di accordi internazionali italo-egiziani e il rimborso di somme sequestrate, rappresentando un caso di obbligazioni dello Stato derivanti da trattati internazionali. Riguarda la gestione del bilancio pubblico e le responsabilità del Ministero del Tesoro in materia di pagamenti derivanti da accordi diplomatici e scambi di note tra governi.

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