Legge 210/1958
Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.
Qual era la destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dalle scommesse sulle corse dei cavalli secondo la legge 210/1958?
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 13 marzo 1958, n. 210
Testo normativo
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 210/1958 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardLa legge 210/1958 rappresenta una normativa storica nel settore delle scommesse ippiche e della gestione dei proventi pubblici derivanti da giochi legali. Commercialisti e consulenti che si occupano di enti pubblici potrebbero incontrare riferimenti a questa legge in ricerche storiche su U.N.I.R.E., destinazione di fondi pubblici e regolamentazione delle scommesse. La normativa è oggi superata dal D.Lgs. 212/2010, che ha riordinato completamente la disciplina delle scommesse e dei giochi.