Quali sono le disposizioni della Legge 214/1982 in materia di contributi volontari per i lavoratori del settore solfifero siciliano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 214/1982 disciplina il calcolo dei contributi volontari per l'assicurazione obbligatoria contro invalidità, vecchiaia e morte dei lavoratori dell'industria solfifera siciliana. Si applica ai lavoratori ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali siciliane n. 42/1975 e n. 100/1979, rappresentando una deroga alle regole ordinarie stabilite dal DPR 1432/1971. La norma prevede che la base di calcolo del contributo volontario sia determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata al lavoratore, al netto degli assegni familiari, anziché da altre basi di calcolo ordinarie. L'adeguamento del contributo avviene trimestralmente sulla base dell'indennità effettivamente erogata nel trimestre precedente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Gli aggiornamenti interpretativi successivi (Legge 105/1991 e Legge 266/2005) hanno chiarito che questa elevazione della base di calcolo si applica solo quando costituisce effettivamente un vantaggio rispetto al regime ordinario, e hanno esteso l'ambito applicativo anche ai lavoratori dell'industria mineraria siciliana in senso più ampio.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 aprile 1982, n. 214
Testo normativo
LEGGE n. 214/1982
# LEGGE 26 aprile 1982, n. 214
## Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del
settore solfifero siciliano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana.(1) ((2)) L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 marzo 1991, n. 105 ha disposto che il primo comma del presente articolo va interpretato nel senso che: "Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi delle citate leggi della regione siciliana, quando essa costituisce effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica del primo comma dell'articolo unico della legge 26 aprile 1982, n. 214 ". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1,comma 268) che il primo comma del presente articolo va interpretato nel senso che: "Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105 . La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214 , e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105 ".
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La Legge 214/1982 è il riferimento normativo per i contributi volontari nel settore solfifero siciliano e per l'assicurazione obbligatoria IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti). Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per determinare la base imponibile dei versamenti volontari, le modalità di adeguamento trimestrale e l'applicazione delle deroghe rispetto al DPR 1432/1971, nonché per verificare l'interpretazione autentica fornita dalle successive leggi di modifica.
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