Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638.
Quali aumenti percentuali prevede la Legge 220/1965 per le pensioni del Fondo di previdenza del personale del gas?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 220/1965 introduce miglioramenti al trattamento pensionistico per i dipendenti delle aziende private del gas, modificando la precedente legge del 1955. La norma si applica alle pensioni già in corso di godimento al 1° gennaio 1963, che siano state maturate entro il 31 dicembre 1960. Gli aumenti sono differenziati in base alla data di maturazione della pensione, con percentuali decrescenti nel tempo: le pensioni più risalenti (ante 1948) ricevono un aumento del 40%, mentre quelle più recenti (1959-1960) del 2%. Questo sistema progressivo riconosce un recupero inflazionistico maggiore per i pensionati da più tempo. Gli aumenti vengono calcolati sull'importo della pensione già in essere al 1° gennaio 1962, garantendo una rivalutazione retroattiva a partire dal 1° gennaio 1963 per tutti i beneficiari che rispettano i requisiti temporali.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 marzo 1965, n. 220
Testo normativo
LEGGE n. 220/1965
# LEGGE 29 marzo 1965, n. 220
## Miglioramenti al trattamento posto a carico del Fondo di previdenza
per il personale dipendente dalle aziende private del gas e modifiche
alla relativa legge 1 luglio 1955, n. 638.
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dal 1 gennaio 1963, le pensioni previste dalla legge 1 luglio 1955, n. 638 , maturate entro il 31 dicembre 1960 ed in corso di godimento alla predetta data del 1 gennaio 1963, sono maggiorate delle seguenti misure percentuali: 40 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1 gennaio 1948; 20 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949; 17 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1950; 13 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1951 ed il 31 dicembre 1952; 9 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1953 ed il 31 dicembre 1954; 7 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1955; 3 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1956 ed il 31 dicembre 1958; 2 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960. Le percentuali di aumento di cui al precedente comma sono calcolate sull'importo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza, di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638 , in atto alla data del 1 gennaio 1962.
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La Legge 220/1965 riguarda il Fondo di previdenza per il personale del gas, un istituto previdenziale specifico per il settore energetico privato. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere questa normativa per gestire correttamente le posizioni pensionistiche dei dipendenti, gli accantonamenti a carico dell'azienda e le rivalutazioni retroattive delle prestazioni previdenziali nel settore gas.
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