Fino a quando è prorogato lo stato di emergenza nazionale per COVID-19 secondo il Decreto-Legge 221/2021 e quali poteri straordinari rimangono in capo alle autorità competenti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 221/2021, emanato il 24 dicembre 2021, prolunga lo stato di emergenza nazionale relativo alla pandemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Questa proroga si basa sulla persistenza della situazione epidemiologica e sulla necessità di mantenere misure straordinarie di contenimento della diffusione del virus. Il provvedimento si applica su tutto il territorio nazionale e riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini nella loro capacità di svolgere attività economiche e sociali in sicurezza.
In pratica, il decreto mantiene in vigore i poteri straordinari del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, consentendo loro di adottare ordinanze per la programmazione delle attività di contrasto e contenimento dell'epidemia. Questo significa che le restrizioni, i protocolli di sicurezza e le misure preventive già in vigore potevano continuare a essere applicate e adattate alle esigenze emergenti, in particolare durante il periodo festivo.
Per le aziende e i professionisti, questa proroga ha implicazioni significative sulla continuità operativa, sulla gestione del personale e sul rispetto dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le imprese dovevano continuare a mantenere i dispositivi di protezione, i sistemi di screening e le certificazioni verdi COVID-19 secondo le disposizioni vigenti, garantendo la sicurezza dei dipendenti e dei clienti.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 221/2021
# DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221
## Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 16 della Costituzione , che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 , recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 , recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 , recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè l' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 , con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all' articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
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Il Decreto-Legge 221/2021 è il riferimento normativo per la proroga dello stato di emergenza nazionale COVID-19, certificazione verde COVID-19, protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro e continuità operativa aziendale. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere gli obblighi di compliance, le misure di contenimento epidemiologico, i poteri straordinari della Protezione Civile e l'impatto sulla gestione delle risorse umane e delle attività economiche durante l'emergenza sanitaria.
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