Quali sono le modifiche apportate dal Regio Decreto 2211/1935 ai termini di presentazione e alle modalità di redazione dei rendiconti amministrativi?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 2211/1935 modifica gli articoli 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, disciplinando specificamente le modalità di presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati. La norma stabilisce che i rendiconti devono essere presentati entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui si riferiscono, con un'eccezione per le Prefetture del Regno che beneficiano di un termine esteso al quarantesimo giorno successivo al trimestre. I rendiconti devono essere articolati per ciascun capitolo di bilancio e devono dimostrare chiaramente le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distinguendo tra residui e competenza, nonché separando le somme prelevabili direttamente dal funzionario da quelle disponibili per pagamenti a terzi. Per le somme prelevate direttamente, è richiesta una dimostrazione separata e dettagliata dei pagamenti effettuati, garantendo così trasparenza e tracciabilità della gestione amministrativa e finanziaria dello Stato.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 9 dicembre 1935, n. 2211
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2211/1935
# REGIO DECRETO 9 dicembre 1935, n. 2211
## Modificazione degli articoli 333 e 334 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato. (035U2211)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , che approva il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato emanato in esecuzione del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ; Visto l' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Il secondo comma dell'art. 333 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , è sostituito dai seguenti: « I rendiconti debbono presentarsi, entro i primi dieci giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od a quella compartimentale o provinciale da cui dipendono i funzionari delegati. Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le Prefetture del Regno. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare: le aperture di credito, gli assegni consegnati e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati ».
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Il Regio Decreto 2211/1935 rappresenta un intervento normativo sulla contabilità generale dello Stato, affrontando tematiche di rendicontazione amministrativa, gestione dei fondi pubblici e responsabilità dei funzionari delegati. La norma è rilevante per chi opera in ambito di amministrazione pubblica, controllo di gestione e contabilità dello Stato, disciplinando i termini di presentazione dei rendiconti, la distinzione tra residui e competenza, e la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
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