Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945.
Quali lavoratori hanno diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa secondo la Legge 226/1965 e quali sono i requisiti necessari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 226/1965 disciplina la regolarizzazione della posizione assicurativa per i profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste. Si applica ai lavoratori italiani che risiedevano in quella zona e hanno trasferito definitivamente la loro residenza in Italia dopo il 1945, nonché ai loro superstiti. La normativa consente di regolarizzare i periodi di lavoro prestati tra il 1 maggio 1945 e il 5 ottobre 1956 presso l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. I requisiti essenziali sono due: il lavoro deve essere stato coperto da corrispondente assicurazione presso l'Istituto assicuratore jugoslavo secondo le norme previste dai decreti e leggi citate, e i contributi versati all'assicurazione jugoslava non devono aver già generato una liquidazione di pensione. Questa regolarizzazione rappresenta un meccanismo di tutela per chi ha subito lo sfollamento forzato dalle zone cedute alla Jugoslavia, garantendo il riconoscimento dei periodi contributivi presso le autorità italiane.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 marzo 1965, n. 226
Testo normativo
LEGGE n. 226/1965
# LEGGE 30 marzo 1965, n. 226
## Regolarizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani
provenienti dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste per i
periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I lavoratori italiani, già residenti nella zona B del territorio di Trieste e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno trasferito definitivamente la loro residenza in altra parte del territorio italiano in qualità, di profughi, hanno facoltà di chiedere la regolarizzazione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro prestato nella suddetta zona tra il 1 maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956. La regolarizzazione può essere chiesta anche dai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente ed è consentita a condizione che: a) si tratti di prestazione d'opera coperta da corrispondente assicurazione presso il competente Istituto assicuratore iugoslavo e per la quale sussista l'obbligo assicurativo secondo le norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni; b) i contributi versati nell'assicurazione jugoslava non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
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La Legge 226/1965 riguarda la regolarizzazione contributiva e l'assicurazione generale obbligatoria per profughi giuliani, con riferimento al regio decreto-legge 636/1939 e alla legge 218/1952. Commercialisti e consulenti previdenziali la consultano per questioni di riconoscimento periodi assicurativi, liquidazione pensioni e diritti dei superstiti in materia di previdenza sociale.
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