Quali sono le provvidenze previste dalla Legge 231/1978 per l'industria cantieristica navale e quali soggetti ne possono beneficiare?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 231/1978 introduce misure di sostegno temporaneo per l'industria cantieristica navale nel periodo compreso tra il 1° aprile 1977 e il 30 settembre 1978, in attesa dell'emanazione di una legge organica di ristrutturazione del settore. Il contributo principale può essere concesso fino al 30% del costo di costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile, applicabile ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati dopo il 1° aprile 1977. La norma si applica sia alle costruzioni navali tradizionali che alle navi a struttura metallica di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate destinate ad attività industriali o di ricerca in acque marittime. Una quota specifica degli stanziamenti è riservata ai contratti stipulati dopo il 1° gennaio 1978, purché i lavori di costruzione abbiano effettivamente avuto inizio successivamente a tale data. I criteri specifici per determinare la percentuale esatta del contributo sono affidati a un decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 maggio 1978, n. 231
Testo normativo
LEGGE n. 231/1978
# LEGGE 25 maggio 1978, n. 231
## Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il
periodo 1 aprile 1977-30 settembre 1978.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In vista dell'emanazione di una legge organica riguardante la ristrutturazione della industria cantieristica navale e fino alla data di entrata in vigore di tale legge, il contributo di cui all' articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , prorogata dall' articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720 , può essere concesso in misura non eccedente il 30 per cento del costo di costruzione accertato dal Ministero della marina mercantile per i contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 aprile 1977, e, comunque, non oltre il 30 settembre 1978. Una quota degli stanziamenti di cui al successivo articolo 2 è riservata, nella misura di un terzo per il 1978 e della metà per gli esercizi successivi, ai contratti di costruzione o di prima vendita stipulati successivamente al 1 gennaio 1978, sempre che le relative costruzioni abbiano avuto inizio dopo tale data. I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e quello del bilancio e della programmazione economica. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle costruzioni di navi, a struttura metallica, di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime. Il Governo presenterà al Parlamento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano riguardante la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale.
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