Legge Contributi

Legge 2312/1934

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. (034U2312)

Pubblicato: 21/02/1935 In vigore dal: 12/07/1934 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regio Decreto 2312/1934 in merito all'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari?

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Il Regio Decreto 2312/1934 approva il testo unico delle disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Questo decreto rappresenta un consolidamento normativo di tutte le leggi e i regolamenti precedenti in materia, coordinando disposizioni emanate a partire dal 1907 fino al 1933. La normativa riguarda specificamente gli ufficiali giudiziari, definendo le modalità di contribuzione, i diritti pensionistici, le condizioni di accesso alle prestazioni e i meccanismi di liquidazione delle pensioni. Il decreto include cinque allegati (A, B, C, D, E) che contengono il testo organico e i regolamenti di attuazione, fornendo una disciplina completa e coordinata del sistema previdenziale per questa categoria di personale dello Stato.

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Riferimento normativo

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 2312

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 2312/1934 # REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 2312 ## Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. (034U2312) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 12 dicembre 1907, n. 754 , che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; Visto il R. decreto 22 dicembre 1907, n. 795 , che approva il regolamento per l'amministrazione della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con la suddetta legge 12 dicembre 1907, n. 754 , Vista la legge 13 luglio 1910, n. 431 , che provvede al riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima; Vista la legge 18 giugno 1911, n. 543 , recante modificazioni alle leggi sulla Cassa depositi e prestiti ed altre disposizioni; Vista la legge 2 luglio 1912, n. 675 , che porta modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, n. 754 e 755 , istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili; Visto il R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , che approva il testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza; Visto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266 , riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi ed alle loro famiglie; Visto il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877 , relativo al procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti pei ricorsi in materia di pensioni o indennità; Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295 , che approva i regolamenti riguardanti il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e degli impiegati degli archivi notarili; Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , Che approva il Regolamento per l'esecuzione del libro 1° e della parte 1° del libro 2° del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ; Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 , concernente la fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze; Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116 , contenente la riforma delle leggi degli Istituti di previdenza; Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652 , contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775 , contenente disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, convertito nella predetta legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , che approva il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari e del personale addetto agli uffici di conciliazione; Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ; Visto il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 , contenente disposizioni complementari, integrative e regolamentari per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 19 aprile 1925, numero 561 , concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; Visto il R. decreto 21 novembre 1926, n. 1967 , concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti; Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1369 , che approva il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico; Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3114 , contenente agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti e disposizioni varie; Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549 , concernente la liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368 ; Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1125 , contenente modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094 , concernente la perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana; convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796 ; Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559 , contenente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana, convertito nella legge 30 aprile 1931, n. 591 ; Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 707 , che approva il testo unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti elementari; Visto il R. decreto 20 luglio 1932, n. 884 , concernente il trasferimento delle attribuzioni relative agli affari di culto al Ministero dell'interno ed il cambiamento di denominazione del Ministero della giustizia; Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467 , riguardante la disciplina della facoltà di revisione dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretti, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442 . Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675 , contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari; Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 241 , riguardante i documenti contabili della Cassa depositi e prestiti; Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255 , contenente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti; Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621 , contenente le norme di coordinamento e di attuazione della predetta legge 22 dicembre 1932, n. 1675 ; Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703 , contenente le norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti; Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 704 , contenente le norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni; Visto il R. decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , che approva il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti; Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295 , che modifica le disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n. 255 ; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Visto l' art. 8 della legge 8 gennaio 1931, n. 50 , che autorizza il Nostro Governo ad emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari coordinando fra loro le vigenti disposizioni e quelle altre che fossero emanate prima della pubblicazione del testo unico medesimo, con facoltà di poterle anche modificare ed integrare in quanto sia necessario ai fini del coordinamento stesso; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia: Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. Sono approvati l'unito testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e i cinque allegati A, B, C, D, E firmati l'uno o gli altri, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1924 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII Atti del Governo, registro 354, foglio 75. - MANCINI.

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