Approvazione dei rendiconti consuntivi gia' presentati al Parlamento e concernenti; l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24; l'Amministrazione delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23; il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24; l'Eritrea, per gli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1913-14, e la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13. (025U2317
Cosa stabilisce la Legge 2317/1925 in materia di approvazione dei rendiconti consuntivi dello Stato e delle amministrazioni pubbliche?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 2317/1925 è un provvedimento storico del 24 dicembre 1925 che approva i rendiconti consuntivi (bilanci finali) già presentati al Parlamento da diverse amministrazioni pubbliche italiane. Il provvedimento riguarda specificamente l'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione delle ferrovie, il Fondo dell'emigrazione, nonché le colonie dell'Eritrea e della Somalia, coprendo esercizi finanziari che vanno dal 1910-11 al 1923-24 a seconda dell'ente considerato. In pratica, il Parlamento italiano ratificava e approvava formalmente i bilanci consuntivi di questi enti per i periodi indicati, conferendo validità ufficiale ai rendiconti già sottoposti all'esame parlamentare. Si trattava di un atto amministrativo di natura contabile e di controllo parlamentare tipico dell'epoca, finalizzato a chiudere formalmente i conti pubblici dei vari esercizi finanziari. È importante sottolineare che questo provvedimento è stato completamente abrogato dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito dalla Legge 18 febbraio 2009, n. 9), pertanto non ha più alcuna rilevanza normativa contemporanea.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2317
Testo normativo
LEGGE n. 2317/1925
# LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2317
## Approvazione dei rendiconti consuntivi gia' presentati al Parlamento
e concernenti; l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi
finanziari dal 1912-13 al 1923-24; l'Amministrazione delle ferrovie,
per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23; il Fondo
dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24;
l'Eritrea, per gli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1913-14, e la
Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13.
(025U2317)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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La Legge 2317/1925 rappresenta un esempio storico di approvazione parlamentare di rendiconti consuntivi e bilanci pubblici, strumenti fondamentali per il controllo della gestione finanziaria dello Stato e delle amministrazioni pubbliche. Sebbene abrogata, rimane rilevante per studi storici sulla contabilità pubblica, sulla gestione delle ferrovie italiane e sull'amministrazione coloniale italiana in Eritrea e Somalia durante il primo Novecento.
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