Quali modifiche apporta il Regio Decreto 2339/1937 alle procedure di presentazione delle offerte negli appalti pubblici?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto del 20 dicembre 1937 modifica l'articolo 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, introducendo una nuova modalità di trasmissione delle offerte negli appalti pubblici. La norma si applica alle amministrazioni dello Stato che gestiscono procedure di gara e riguarda i concorrenti che partecipano alle aste pubbliche per l'aggiudicazione di appalti. La modifica prevede che l'Amministrazione possa prescrivere, tramite l'avviso d'asta, l'invio esclusivo delle offerte per posta in plico sigillato e raccomandato, con obbligo di ricezione entro il giorno precedente all'apertura delle schede. Questa disposizione introduce un termine perentorio: le offerte pervenute oltre tale scadenza non sono valide, nemmeno se sostitutive o aggiuntive rispetto a precedenti offerte. La norma mantiene comunque l'applicabilità delle altre disposizioni regolamentari compatibili con questa nuova procedura.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 20 dicembre 1937, n. 2339
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 2339/1937
# REGIO DECRETO 20 dicembre 1937, n. 2339
## Modificazioni all'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (037U2339)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 , che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, emanato in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni; Visto l' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. All'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dopo il comma 10° è inserito il seguente, restando fermi i commi successivi: «L'Amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL. Visto il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 393, foglio 119. - MANCINI.
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Il Regio Decreto 2339/1937 disciplina le procedure di gara e appalti pubblici, affrontando tematiche di contabilità generale dello Stato, amministrazione del patrimonio pubblico e regolamentazione delle aste. Professionisti che operano nel settore degli appalti e della contabilità pubblica consultano questa norma per comprendere i termini di presentazione delle offerte, la validità delle comunicazioni amministrative e le modalità di trasmissione documentale nelle procedure di aggiudicazione.
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