Legge
Non_Fiscale
Legge 237/1999
Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali.
Riferimento normativo
LEGGE 12 luglio 1999, n. 237
Testo normativo
LEGGE n. 237/1999
# LEGGE 12 luglio 1999, n. 237
## Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla
normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita'
culturali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei 1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonchè svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del Novecento e contemporanea. 2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero. 3. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate. 4. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie. 5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 3 7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti. 8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 . 9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonchè per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999. 10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei lavori pubblici. 11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, nonchè per la nomina di un curatore e per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. 12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall' articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura".
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