Legge Contabilità

Legge 238/1956

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.

Pubblicato: 14/04/1956 In vigore dal: 15/03/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 15 marzo 1956, n. 238

Testo normativo

LEGGE n. 238/1956 # LEGGE 15 marzo 1956, n. 238 ## Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui. hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il versamento delle ritenute per imposte e tassa, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, al la fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila. Qualora alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.

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