Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.
Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 2384/1952 alla disciplina delle materie prime alcooligene e alla produzione dei liquori?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 2384/1952 converte in legge il decreto-legge 1322/1952, introducendo una disciplina sulla vigilanza della produzione e del commercio delle materie prime alcooligene. La normativa si applica agli operatori del settore dei liquori e delle bevande alcoliche, escludendo specificamente il vino genuino e i succhi non fermentati di agrumi da determinati obblighi di controllo. Le modifiche principali riguardano tre articoli del decreto originario: all'articolo 1 viene estesa l'esclusione anche ai succhi non fermentati di agrumi; all'articolo 5 viene precisato che solo il vino e i succhi non fermentati di agrumi sono esclusi da specifici obblighi; all'articolo 6 viene eliminato il riferimento agli agrumi come materia prima alcooligena. In pratica, la legge crea un regime differenziato dove i produttori di vino e succhi di agrumi non fermentati beneficiano di una disciplina più leggera rispetto agli altri operatori del settore alcolico, riflettendo l'importanza economica di questi comparti.
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Riferimento normativo
LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2384
Testo normativo
LEGGE n. 2384/1952
# LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2384
## Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322,
concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle
materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla
produzione dei liquori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre 1952 , concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni: All'art. 1, comma primo, dopo la parole: "esclusi la produzione e il commercio del vino genuino", sono aggiunte le parole: "e dei succhi non fermentati di agrumi". All'art. 5, il comma secondo è sostituito dal seguente: "Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi non fermentati di agrumi". All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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La Legge 2384/1952 rappresenta il riferimento normativo per la vigilanza sulla produzione e commercio di materie prime alcooligene, disciplinando obblighi di controllo, registrazione e tracciabilità nel settore dei liquori. Operatori economici, distillerie e commercianti di bevande alcoliche devono consultarla per comprendere le esclusioni applicabili al vino e ai succhi di agrumi, nonché gli adempimenti amministrativi e le autorizzazioni richieste dalle autorità competenti.
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