Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ((, e altre disposizioni in materia sanitaria)). (22G00034)
Quali sono le disposizioni principali del Decreto-Legge 24/2022 per il superamento delle misure anti-COVID-19 e il ritorno alle attività ordinarie?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 rappresenta lo strumento normativo con cui lo Stato italiano ha disciplinato il passaggio dalla fase emergenziale della pandemia COVID-19 al ritorno alla normalità operativa. Il decreto si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e alle strutture di protezione civile che durante lo stato di emergenza (dichiarato il 31 gennaio 2020 e prorogato fino al 31 marzo 2022) avevano adottato ordinanze derogatorie per fronteggiare l'epidemia. In pratica, il decreto consente al Capo della Protezione Civile di emanare ordinanze fino al 31 dicembre 2022 per adeguare gradualmente le misure organizzative, operative e logistiche alle nuove condizioni epidemiologiche, mantenendo comunque la capacità di reazione del sistema. Queste ordinanze possono contenere misure derogatorie rispetto alla normativa ordinaria, purché rispettino i principi di adeguatezza, proporzionalità e conformità al diritto dell'Unione europea, con efficacia limitata al termine dell'anno 2022.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 24/2022
# DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24
## Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza <em><strong>((, e altre
disposizioni in materia sanitaria))</strong></em>. (22G00034)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 16 della Costituzione , che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 , recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 , recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»; Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 , recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165 , recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»; Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 , recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3 , recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 , recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18 , recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1 , del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 , con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria; Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19; Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'istruzione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia ((di COVID-19)) le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del ((codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 . Le citate ordinanze, da adottare ((, nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità,)) entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere.
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Il Decreto-Legge 24/2022 disciplina lo stato di emergenza, le ordinanze di protezione civile, le misure derogatorie e il rientro nell'ordinario nel contesto della pandemia COVID-19. Amministratori pubblici, dirigenti della protezione civile e responsabili della continuità operativa consultano questa normativa per comprendere le modalità di transizione dalle misure emergenziali e la gestione della capacità operativa fino al 31 dicembre 2022. Il decreto rappresenta il quadro normativo per la cessazione progressiva delle deroghe amministrative e organizzative adottate durante l'emergenza sanitaria.
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