Legge
Non_Fiscale
Legge 241/1999
Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare.
Riferimento normativo
LEGGE 29 luglio 1999, n. 241
Testo normativo
LEGGE n. 241/1999
# LEGGE 29 luglio 1999, n. 241
## Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli
articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione
all'adozione del parere parlamentare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all' articolo 10 e all' articolo 11, comma 1, lettere b) , c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come differiti dall' articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo degli articoli 10 e 11, comma 1, lettere b) , c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 63 del 17 marzo 1997, già modificati dall' art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , sono i seguenti: "Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1". "Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a: a) (Omissis). b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso". - Il testo dell' art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), è il seguente: "6. I termini di cui all' art. 10, al comma 1 dell' art. 11, ed al comma 11 dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono abrogati. All' art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le parole: ''ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dellò' sono sostituite dalla seguente: ''allò'".
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