Legge Imposte Indirette

Legge 245/1968

Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata "una tantum" per i prodotti tessili.

Pubblicato: 29/03/1968 In vigore dal: 01/03/1968 Documento ufficiale

Quali prodotti tessili sono stati aggiunti al campo di applicazione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 757/1957 con la legge 245/1968?

Spiegato da FiscoAI
La legge 245/1968 modifica la legge 757/1957, che disciplina un'imposta generale sull'entrata "una tantum" (cioè versata una sola volta) applicata ai prodotti tessili. La modifica consiste nell'ampliamento della tabella allegato C, aggiungendo cinque nuove categorie di prodotti tessili o correlati al settore tessile. I prodotti aggiunti includono fili e cordoncini di gomma elastica ricoperti di materie tessili, filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata, crino artificiale e paglia artificiale (lamette) sia in versione artificiale che sintetica, e filati metallici mischiati con materie tessili. Questa norma riguarda principalmente le aziende produttrici e importatrici di questi specifici articoli tessili, che dovranno versare l'imposta una tantum al momento dell'entrata in commercio dei prodotti. L'ampliamento della lista rappresenta un adeguamento della normativa fiscale alle nuove tipologie di prodotti tessili sviluppati dall'industria, garantendo un trattamento tributario uniforme e coerente per il settore.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 marzo 1968, n. 245

Testo normativo

LEGGE n. 245/1968 # LEGGE 1 marzo 1968, n. 245 ## Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata "una tantum" per i prodotti tessili. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Nella tabella allegato C alla legge 12 agosto 1957, numero 757 , sono aggiunti i seguenti prodotti: "514-b. - Fili e cordoncini di gomma elastica vulcanizzata ricoperti di materie tessili. ex 514-c. - Filati di materia tessile impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata. 626. - Crino artificiale, paglia artificiale (lamette) e imitazioni di catgut di materie tessili artificiali. 639. - Crino artificiale, lamette o paglia artificiale ed imitazioni di catgut, di materie tessili sintetiche. 698. - Filati metallici (misti con materie tessili)".

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La legge 245/1968 integra la disciplina dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti tessili, modificando la base imponibile e le categorie soggette a tassazione secondo la tabella allegato C. Commercialisti e aziende del settore tessile devono consultare questa norma per verificare l'assoggettabilità dei propri prodotti all'imposta una tantum e per il corretto adempimento degli obblighi tributari su filati, cordoncini elastici e articoli tessili sintetici.

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