Legge Imposte Locali

Legge 246/1963

Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Pubblicato: 21/03/1963 In vigore dal: 05/03/1963 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per identificare un'area come fabbricabile secondo la Legge 246/1963 e chi è obbligato a istituire questa imposta?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 246/1963 istituisce un'imposta comunale sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, rappresentando uno strumento di tassazione del plusvalore immobiliare. L'imposta è facoltativa per i piccoli comuni, ma diventa obbligatoria per comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, capoluoghi di provincia, comuni di soggiorno/cura, o limitrofi a centri con almeno 300.000 abitanti. Un'area si considera fabbricabile quando, per conformazione fisica o superficie, è utilizzabile a scopo edificatorio secondo le norme edilizie vigenti, indipendentemente da suddivisioni tra proprietari. Per le aree censite come terreni agricoli, è richiesto che il valore di mercato sia almeno otto volte superiore al valore catastale determinato dal reddito dominicale. La norma estende il concetto di fabbricabilità anche ad aree con costruzioni abusive, ruderi, zone paludose o litoranee non demaniali, nonché terreni che possono diventare edificabili mediante lavori di adattamento, demolizione o sbancamento. Questo approccio ampio mira a catturare il plusvalore potenziale di qualsiasi area con effettiva o potenziale destinazione edificatoria, indipendentemente dallo stato attuale di utilizzo.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 marzo 1963, n. 246

Testo normativo

LEGGE n. 246/1963 # LEGGE 5 marzo 1963, n. 246 ## Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È data facoltà ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. La istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di Provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti. Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono, semprechè, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno otto volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 . Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle piante riferito al primo settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti. Si considerano fabbricabili le aree ancorchè sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1 gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona. Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento. Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.

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La Legge 246/1963 disciplina l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, un tributo comunale che colpisce il plusvalore immobiliare e rappresenta un precedente storico della tassazione sulle plusvalenze immobiliari. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per questioni di valutazione catastale, determinazione della fabbricabilità, reddito dominicale e applicazione dell'imposta nei comuni obbligati, considerando anche le modifiche al testo unico per la finanza locale.

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