Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle localita' colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.
Cosa prevede la Legge 255/1969 riguardo ai contributi assicurativi dei coltivatori diretti colpiti dalla catastrofe del Vajont?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 255/1969 stabilisce che lo Stato assuma a proprio carico l'onere dei contributi assicurativi relativi alle malattie, all'invalidità e alla vecchiaia dei coltivatori diretti residenti nei comuni e nelle località colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963. Questa norma si applica ai coltivatori per i quali era stato precedentemente disposto l'esonero dal pagamento dei contributi mediante decreti ministeriali del 1964 e 1966, in base alle disposizioni della legge 357/1964 e del decreto-legge 1333/1965. In pratica, lo Stato copre direttamente i costi dei contributi previdenziali e assicurativi che i coltivatori diretti colpiti dalla catastrofe non dovevano pagare, garantendo loro la continuità della protezione sociale. Questo rappresenta una misura di sostegno straordinario per le popolazioni agricole danneggiate da un evento calamitoso, assicurando che l'esonero dal pagamento non comportasse perdita di diritti previdenziali.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 maggio 1969, n. 255
Testo normativo
LEGGE n. 255/1969
# LEGGE 17 maggio 1969, n. 255
## Assunzione a carico dello Stato dell'onere dei contributi
assicurativi cui si riferisce l'esonero previsto dall'articolo 20
della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dall'articolo 3 del
decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9
febbraio 1966, n. 20, per i coltivatori diretti residenti nei comuni
e nelle localita' colpite dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre
1963.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'onere costituito dai contributi relativi alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, per i quali è stato disposto l'esonero dal pagamento, a seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con decreti ministeriali 9 dicembre 1964 e 21 luglio 1966, ai sensi dell' articolo 20 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e dell' articolo 3 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 20 , è assunto a carico dello Stato.
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La Legge 255/1969 riguarda l'esonero contributivo e la copertura statale dei contributi previdenziali per coltivatori diretti, disciplinando aspetti di protezione sociale e contributi assicurativi per invalidità e vecchiaia. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per questioni relative a contributi agricoli, esoneri straordinari e responsabilità dello Stato nel finanziamento della previdenza sociale in caso di calamità naturali.
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