Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonche' condizioni di rilascio di certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro derivati.
Cosa prevede la Legge 259/1963 riguardo all'importazione di grano in esenzione da prelievo per le aziende esportatrici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 259/1963 rappresenta una misura di sostegno al commercio estero di cereali e loro derivati, applicabile alle esportazioni verso Paesi non comunitari. Si rivolge alle aziende che esportano grano tenero, farina di frumento, semole e semolini, offrendo loro un'alternativa al rimborso ordinario: la possibilità di importare grano in esenzione da prelievo doganale. In pratica, l'azienda esportatrice può richiedere un'autorizzazione per importare una quantità di grano senza pagare i dazi, come compensazione della merce esportata. Questo meccanismo era particolarmente rilevante nel contesto della Comunità Economica Europea, dove le quantità e i termini dell'importazione erano regolati da specifici regolamenti comunitari. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle finanze su proposta del Ministero del commercio con l'estero, in coordinamento con i Ministeri dell'industria, dell'agricoltura e del tesoro, garantendo così un controllo integrato della misura.
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Riferimento normativo
LEGGE 26 febbraio 1963, n. 259
Testo normativo
LEGGE n. 259/1963
# LEGGE 26 febbraio 1963, n. 259
## Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello
esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste
alimentari e prodotti da forno, nonche' condizioni di rilascio di
certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro
derivati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11.02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955 , convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433 , può essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantità di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni adottati dai competenti Organi della Comunità Economica Europea. L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.
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La Legge 259/1963 disciplina le agevolazioni doganali per esportatori di cereali e derivati, prevedendo l'importazione in esenzione da prelievo come strumento di compensazione commerciale. È rilevante per aziende che operano nel settore agroalimentare con esportazioni verso Paesi terzi, in quanto riguarda regimi doganali preferenziali, certificati di importazione-esportazione e la normativa comunitaria sulla politica agricola comune.
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