Legge 267/1958
Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata una tantum sui prodotti tessili.
Qual era l'oggetto della Legge 267/1958 e quale era il suo ambito di applicazione?
L'imposta una tantum rappresentava un prelievo fiscale straordinario e non ricorrente, applicato al momento dell'entrata del prodotto nel circuito commerciale. Le modifiche apportate dalla Legge 267/1958 alle tabelle tariffarie incidevano direttamente sul carico fiscale delle aziende tessili e dei commercianti operanti in questo settore. Tuttavia, è importante sottolineare che questa normativa è stata completamente abrogata dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133), perdendo quindi qualsiasi efficacia pratica e applicativa.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 marzo 1958, n. 267
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardLa Legge 267/1958 riguarda l'imposta generale sull'entrata una tantum, un tributo straordinario sui prodotti tessili oggi completamente abrogato. Commercialisti e storici fiscali la consultano per comprendere l'evoluzione della tassazione indiretta italiana nel settore tessile e il sistema delle imposte di fabbricazione nel dopoguerra.