Quali modifiche apporta il Decreto-Legge 268/2000 agli scaglioni di reddito e alle detrazioni per il periodo d'imposta 2000?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 268/2000 introduce misure urgenti di riduzione del carico fiscale a partire dal 2000, modificando gli scaglioni IRPEF e le detrazioni per i lavoratori dipendenti e autonomi. Per quanto riguarda gli scaglioni, il limite del primo scaglione passa da 15 milioni a 20 milioni di lire, con conseguente riduzione dell'aliquota per i redditi fino a tale importo. Le detrazioni per lavoro dipendente vengono aumentate significativamente: chi guadagna fino a 12 milioni di lire ha diritto a una detrazione di 2.220.000 lire, con riduzioni progressive al crescere del reddito fino a 100.000 lire per redditi superiori a 100 milioni. Analogamente, per i lavoratori autonomi e gli imprenditori, le detrazioni partono da 1.110.000 lire per redditi fino a 9.100.000 lire, riducendosi progressivamente. Il decreto prevede inoltre che i sostituti d'imposta restituiscano a titolo di acconto entro novembre fino a 350.000 lire di ritenute operate durante l'anno, e riduce la misura dell'acconto IRPEF dal 92 all'87 per cento per il 2000. Queste disposizioni si applicano automaticamente senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti che hanno fruito di assistenza fiscale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. 268
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 268/2000
# DECRETO-LEGGE 30 settembre 2000, n. 268
## Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la riduzione del carico fiscale già a partire dal periodo d'imposta 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni 1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), le parole: "fino a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 20.000.000"; b) nella lettera b), le parole: "oltre lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "oltre lire 20.000.000". 2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti: "a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000; c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000; i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000; r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000; u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000."; b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti: "a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000; d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000; f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000; h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.". 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000. 4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dall' articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati. 5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento. 6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.
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Il Decreto-Legge 268/2000 modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) per quanto riguarda scaglioni IRPEF, detrazioni per lavoro dipendente e autonomo, e misure di acconto. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare queste nuove aliquote e detrazioni nella dichiarazione dei redditi 2000, gestendo anche le restituzioni di ritenute e le riduzioni di acconto per IRPEF, IRAP e IRPEG secondo le modalità previste dal decreto.
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