Modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle Societa' e modificazioni della disciplina di nominativita'.
Quali sono le aliquote di ritenuta sugli utili distribuiti dalle società secondo il Decreto-Legge 27/1964 e quali condizioni devono essere rispettate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 27/1964 introduce modificazioni temporanee al regime di ritenuta sugli utili distribuiti dalle società, riducendo l'aliquota principale dal 15% al 5%. Questa aliquota ridotta si applica previa presentazione di un certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che attesti l'iscrizione del possessore dei titoli nei ruoli di riscossione dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società. La norma riguarda principalmente gli azionisti e i percettori di dividendi, nonché le società distribuenti, che devono operare la ritenuta secondo le modalità previste. In assenza del certificato richiesto, la ritenuta viene operata a titolo di imposta nella misura del 30%, aliquota più gravosa che rappresenta una sorta di sanzione per il mancato adempimento documentale. Il decreto prevede inoltre eccezioni importanti per le banche con patrimonio superiore a 500 milioni di lire e per le società cooperative iscritte nel Registro prefettizio, purché rispettino specifiche condizioni statutarie, nonché per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, sulle quali si applica comunque il 30% a titolo di imposta.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 27
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 27/1964
# DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 27
## Modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
concernente istituzione di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli
utili distribuiti dalle Societa' e modificazioni della disciplina di
nominativita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti temporanei in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e di nominatività obbligatoria dei titoli azionari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, e per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 L'aliquota della ritenuta prevista nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , è ridotta dal 15 al 5%. Tale aliquota si applica previa esibizione di un certificato, esente da imposta di bollo, rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il possessore dei titoli è iscritto nei ruoli in corso di riscossione della imposta complementare o della imposta sulle società o, in caso di non iscrizione, che è soggetto, alle imposte stesse. Il Ministro per le finanze può a autorizzare che il certificato sia sostituito da atti equivalenti. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto, quinto e sesto della legge 29 dicembre 1962, n. 1715 . ((In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta prevista dalla stessa legge)) . È in facoltà, dei percipienti di chiedere, in deroga alle disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , che sia operata, la ritenuta nella misura del 30% a titolo di imposta. ((Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall' articolo 5 , dall' articolo 7 e dall' articolo 11)) della legge 20 dicembre 1962, numero 1745 , e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715. ((L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purchè nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all' articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento)) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 aprile 1964, n.191 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo."
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Il Decreto-Legge 27/1964 disciplina la ritenuta d'acconto e l'imposta sugli utili distribuiti, interessando direttamente la tassazione dei dividendi, la nominatività obbligatoria dei titoli azionari e il regime di ritenute sulle distribuzioni di utili. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare le aliquote differenziate (5%, 30%), i certificati di iscrizione nei ruoli fiscali, le esenzioni per banche e cooperative, e le modalità di comunicazione e annotazione delle ritenute operate.
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