Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045)
Quali sono le principali disposizioni della Legge 27/2020 e come si applica al sostegno economico durante l'emergenza COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 27/2020, convertita dal decreto-legge 18/2020 del 17 marzo, rappresenta il principale strumento normativo italiano di risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La legge si applica a livello nazionale e riguarda tre ambiti principali: il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, e la proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. In pratica, la norma abroga i precedenti decreti-legge (9/2020, 11/2020 e 14/2020) consolidando le misure in un unico testo normativo, mantenendo validi tutti gli atti e i provvedimenti già adottati. Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali sospesi, la legge prevede che i versamenti possano essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a quattro rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, la norma proroga di tre mesi i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, permettendo alle amministrazioni di operare in continuità normativa durante lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Testo normativo
LEGGE n. 27/2020
# LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei
termini per l'adozione di decreti legislativi. (20G00045)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 , sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 . ((Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell' articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato)) . 3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 , i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 aprile 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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