Qual è l'importo e la finalità del contributo straordinario previsto dalla Legge 271/1968 a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 271/1968 autorizza la concessione di un contributo straordinario di 6 miliardi di lire all'Opera nazionale per i ciechi civili, un ente pubblico che gestisce interventi assistenziali a favore dei cittadini non vedenti. Il contributo è destinato specificamente alla liquidazione di tutti gli arretrati accumulati nei trattamenti assistenziali, ovvero i pagamenti non ancora effettuati relativi a prestazioni sociali dovute. Gli arretrati riguardano i trattamenti previsti da due leggi precedenti: la Legge 632/1954 e la Legge 66/1962, che avevano già disciplinato forme di assistenza per i ciechi civili. Questa norma rappresenta un intervento straordinario dello Stato per regolarizzare la posizione debitoria dell'ente e garantire il pagamento delle prestazioni sociali arretrate ai beneficiari.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 marzo 1968, n. 271
Testo normativo
LEGGE n. 271/1968
# LEGGE 12 marzo 1968, n. 271
## Norme per la concessione di un contributo straordinario a favore
dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge Art. 1 È autorizzata la concessione a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili di un contributo straordinario di lire 6.000.000.000 per la liquidazione di tutti gli arretrati relativi ai trattamenti assistenziali di cui alle leggi 9 agosto 1954, n. 632, e 10 febbraio 1962, n. 66 .
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La Legge 271/1968 è rilevante per chi segue la contabilità pubblica e gli enti assistenziali, in quanto disciplina contributi straordinari, liquidazione di arretrati e trattamenti assistenziali. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici e organizzazioni no-profit consultano questa normativa per comprendere le modalità di finanziamento straordinario, la gestione dei debiti pregressi e la regolarizzazione delle prestazioni sociali dovute.
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