Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei
prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle
carni bovine e del riso.
Cosa stabilisce la Legge 28/1965 in materia di prelievi nei settori agricoli e quali benefici introduce per i prodotti sottoposti a contingentamento?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 28/1965 converte in legge il decreto-legge del 23 dicembre 1964 n. 1351, disciplinando l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso. Si tratta di una normativa che implementa le disposizioni comunitarie europee relative ai meccanismi di protezione doganale e di equilibrio dei mercati agricoli. La legge estende i benefici previsti dalla Legge 1438/1948 (agevolazioni fiscali per determinate aree geografiche) anche ai prelievi stabiliti dagli organi della Comunità Economica Europea secondo il Trattato di Roma del 1957. In particolare, l'articolo 20-bis introduce un'importante estensione: i benefici agevolativi si applicano ai quantitativi rientranti nei contingenti annui dei prodotti agricoli immessi in consumo nei territori agevolati, nonché alle merci già immesse in consumo per le quali il prelievo non sia stato ancora corrisposto in via definitiva. Questo meccanismo rappresenta un coordinamento tra la normativa nazionale di incentivazione territoriale e gli obblighi derivanti dall'adesione alla Comunità Economica Europea, garantendo coerenza tra i due sistemi di regolazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 febbraio 1965, n. 28
Testo normativo
LEGGE n. 28/1965
# LEGGE 19 febbraio 1965, n. 28
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 1964, n. 1351, concernente l'attuazione del regime dei
prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle
carni bovine e del riso.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 , concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni: all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole: "essendo già stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964 "; dopo l'articolo 20, è inserito il seguente articolo 20-bis: "I benefici previsti dall' articolo 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 . L'agevolazione è limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226 , immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 . Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci già immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non è stato corrisposto in via definitiva il prelievo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 28/1965 è il riferimento normativo per chi opera nei settori agricoli sottoposti a prelievi comunitari, in particolare latte, carni bovine e riso, e coordina le agevolazioni territoriali con i meccanismi di protezione doganale della CEE. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere il trattamento fiscale dei contingenti annui, le restituzioni doganali, i prelievi comunitari e l'applicazione delle esenzioni nelle aree geografiche agevolate secondo la Legge 1438/1948.
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