Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Cosa prevede la Legge 282/1957 in materia di imposta di bollo sulle delegazioni di pagamento degli enti pubblici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 282/1957 integra la precedente Legge 145/1956 estendendo il regime fiscale agevolato delle delegazioni non negoziabili anche alle delegazioni di pagamento rilasciate da Comuni, Province e altri enti pubblici verso il Ministero del Tesoro, la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di previdenza. La norma si applica retroattivamente anche alle delegazioni emesse prima dell'entrata in vigore della legge 145/1956, purché fossero state già sottoposte all'imposta fissa di 200 lire per foglio al momento del rilascio. In pratica, questa equiparazione comporta un trattamento fiscale più favorevole per questi documenti di pagamento, assimilandoli alle delegazioni non negoziabili. Un aspetto rilevante è che la legge esclude espressamente il diritto a rimborsi per eventuali imposte di bollo già pagate in eccedenza sulle delegazioni interessate, precludendo così azioni di recupero retroattivo da parte degli enti pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 aprile 1957, n. 282
Testo normativo
LEGGE n. 282/1957
# LEGGE 25 aprile 1957, n. 282
## Integrazione della legge 25 febbraio 1956, n. 145, per
l'equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni
non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai
Comuni, Province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del
tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli
Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni della legge 25 febbraio 1956, n. 145 , che equipara alle delegazioni non negoziabili, nei riguardi dell'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro, Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, si applicano anche per le delegazioni di pagamento rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, che all'atto del rilascio siano state sottoposte all'imposta fissa di lire 200 al foglio. Nessun rimborso è dovuto per eventuali imposte corrisposte in più per il bollo delle delegazioni suddette. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 282/1957 riguarda l'imposta di bollo, le delegazioni di pagamento e il trattamento fiscale dei documenti emessi da enti pubblici verso organi dello Stato. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere l'equiparazione alle delegazioni non negoziabili, l'applicazione retroattiva delle agevolazioni fiscali e le implicazioni sulla tassazione dei pagamenti della pubblica amministrazione.
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