Legge
Non_Fiscale
Legge 289/1999
Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 1999, n. 289
Testo normativo
LEGGE n. 289/1999
# LEGGE 17 agosto 1999, n. 289
## Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Per l'anno 1999 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo fino ad un massimo di lire 120 miliardi per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione alle Olimpiadi del 2000 e di lire 5 miliardi da destinare a programmi relativi allo sport sociale. 2. Fino alla concorrenza di lire 125 miliardi sono sospese per il 1999 le destinazioni di spesa previste dall' articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133 . 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede attingendo alle entrate derivanti da nuovi giochi e scommesse istituiti in attuazione dell' articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: L' art. 16, commi 1 e 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", così dispone: "Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 , e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 , i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonchè ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese: a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento; b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua".
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