Quali sono i requisiti e le modalità per richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali secondo la Legge 29/1979?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 29/1979 consente ai lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e autonomi di unificare i periodi di contribuzione versati presso diverse forme previdenziali obbligatorie, al fine di ottenere una singola pensione calcolata su tutta la carriera lavorativa. La ricongiunzione avviene mediante iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria INPS, con trasferimento dei contributi dalle gestioni di provenienza maggiorati di interesse composto annuo del 4,50%. Per i lavoratori autonomi provenienti dalle gestioni speciali INPS, è richiesto il versamento di una somma pari al 50% della differenza tra i contributi trasferiti e la riserva matematica calcolata secondo criteri specifici. La facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento e riguarda periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa. Per i lavoratori autonomi, è necessario possedere almeno cinque anni di contribuzione immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria o in due o più gestioni previdenziali diverse.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 febbraio 1979, n. 29
Testo normativo
LEGGE n. 29/1979
# LEGGE 7 febbraio 1979, n. 29
## Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini
previdenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge. Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.
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La Legge 29/1979 disciplina la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso l'INPS, interessando contributi obbligatori, volontari e figurativi, nonché le gestioni speciali per lavoratori autonomi. Commercialisti e consulenti previdenziali la consultano per questioni relative a riserva matematica, trasferimento di contributi, interesse composto e unificazione di posizioni assicurative presso diverse forme previdenziali.
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