Legge Contributi

Legge 29/1979

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

Pubblicato: 09/02/1979 In vigore dal: 07/02/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 29

Testo normativo

LEGGE n. 29/1979 # LEGGE 7 febbraio 1979, n. 29 ## Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge. Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 . La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 29/1979 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  …

Altre normative del 1979

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Pomezia. Decreto del Presidente della Repubblica 1028 Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Palermo (qu… Decreto del Presidente della Repubblica 1027 Istituzione di un istituto tecnico industriale per la meccanica in Crema. Decreto del Presidente della Repubblica 1026 Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1023 Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Genova. Decreto del Presidente della Repubblica 1025