Legge Contributi

Legge 291/1970

Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Pubblicato: 25/05/1970 In vigore dal: 10/05/1970 Documento ufficiale

Quali enti lirici e concertistici beneficiano dei mutui previsti dalla Legge 291/1970 e per quale importo complessivo?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 291/1970 rappresenta un intervento straordinario dello Stato italiano per risanare i disavanzi di gestione accumulati da importanti istituzioni culturali fino al 31 dicembre 1968. La norma autorizza dodici enti autonomi gestori di teatri lirici e istituzioni concertistiche di rilevanza nazionale a contrarre mutui presso l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane per un importo complessivo di 14 miliardi e 345 milioni di lire. Gli enti beneficiari includono i principali teatri italiani: la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, il Massimo di Palermo, l'Opera di Roma, il Regio di Torino, oltre ai teatri comunali di Bologna, Firenze e Genova, l'Arena di Verona e l'istituzione concertistica di Cagliari. Questo intervento consente agli enti di estinguere i propri debiti pregressi attraverso il ricorso al credito agevolato, anziché attraverso risorse di bilancio ordinarie. La legge rappresenta un riconoscimento dell'importanza strategica di queste istituzioni culturali e della necessità di garantirne la continuità operativa mediante il consolidamento delle loro posizioni debitorie.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 maggio 1970, n. 291

Testo normativo

LEGGE n. 291/1970 # LEGGE 10 maggio 1970, n. 291 ## Provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per assicurare il risanamento dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1968, gli enti autonomi del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, l'Arena di Verona e la istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 14.345.288.055, corrispondente all'ammontare accertato dei singoli disavanzi degli enti medesimi.

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La Legge 291/1970 disciplina i mutui agevolati per enti lirici autonomi, teatri comunali e istituzioni concertistiche, rappresentando un intervento di finanza pubblica a favore del patrimonio culturale nazionale. Amministratori di enti culturali, revisori dei conti e consulenti aziendali consultano questa norma per comprendere le modalità di finanziamento straordinario, l'ammortamento dei disavanzi storici e la gestione del debito contratto presso istituti di credito specializzati.

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