Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.
Cosa stabilisce la Legge 293/1955 riguardo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 293/1955 è un atto di convalidazione parlamentare del Decreto del Presidente della Repubblica n. 883 del 14 agosto 1954. Questo decreto aveva autorizzato il prelevamento di 351.450.000 lire dal fondo di riserva destinato alle spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55. La norma si applica alla gestione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, secondo le disposizioni del Regio Decreto 2440/1923. In pratica, il Parlamento ha ratificato retroattivamente una decisione già assunta dal Governo per far fronte a esigenze finanziarie straordinarie non preventivate nel bilancio ordinario. Questo meccanismo rappresenta uno strumento di flessibilità nella gestione della finanza pubblica, permettendo di coprire spese impreviste attraverso fondi di riserva appositamente costituiti. Per i professionisti che operano in ambito di contabilità pubblica e gestione del bilancio dello Stato, questa legge esemplifica il procedimento di convalidazione parlamentare dei decreti presidenziali in materia di prelevamenti dai fondi di riserva.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 aprile 1955, n. 293
Testo normativo
LEGGE n. 293/1955
# LEGGE 9 aprile 1955, n. 293
## Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
1954, n. 883, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di
riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1954-55.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 883 , concernente la prelevazione di lire 351.450.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1954-55. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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La Legge 293/1955 riguarda la convalidazione di decreti presidenziali, il fondo di riserva per spese impreviste e la gestione della contabilità generale dello Stato secondo il Regio Decreto 2440/1923. Consulenti di finanza pubblica e ragionieri dello Stato la consultano per comprendere i meccanismi di prelevamento dai fondi di riserva e la procedura di ratifica parlamentare degli atti amministrativi straordinari.
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