Cosa approva la Legge 293/2004 e quale è il suo ambito di applicazione?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 293/2004, promulgata il 29 novembre 2004, approva il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003, insieme ai rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome relative allo stesso periodo. Si tratta di un atto normativo di natura contabile che formalizza e autorizza i conti consuntivi della gestione finanziaria pubblica dell'anno 2003. La legge riguarda direttamente tutti gli enti della pubblica amministrazione centrale e periferica, nonché le aziende autonome dello Stato, che devono rendicontare le loro operazioni finanziarie secondo le risultanze indicate negli articoli successivi. In pratica, il rendiconto generale rappresenta il documento ufficiale con cui lo Stato comunica al Parlamento e ai cittadini come ha effettivamente speso le risorse pubbliche autorizzate dal bilancio preventivo, permettendo il controllo democratico sulla gestione delle finanze pubbliche. Per i professionisti che operano in ambito pubblico, questa legge è rilevante perché stabilisce i criteri di approvazione dei conti consuntivi e richiama disposizioni sulla gestione dei fondi di riserva per spese impreviste, disciplinati dalla legge 468/1978, che regolano come le amministrazioni possono gestire le risorse non utilizzate o le situazioni di emergenza finanziaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 2004, n. 293
Testo normativo
LEGGE n. 293/2004
# LEGGE 29 novembre 2004, n. 293
## Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2003.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Rendiconti) 1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2003 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Si riporta il testo dell' art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.». - Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 , reca: «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena.».
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La Legge 293/2004 è il riferimento normativo per l'approvazione del rendiconto generale dello Stato e riguarda la contabilità generale della pubblica amministrazione, i fondi di riserva per spese impreviste e la gestione dei bilanci delle amministrazioni autonome. Consulenti pubblici e revisori dei conti la consultano per comprendere i criteri di rendicontazione, i trasferimenti di fondi tra capitoli di bilancio e le modalità di controllo della Corte dei conti sulle operazioni finanziarie dello Stato.
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